Tipologia di danni risarcibili in Italia

I principi ispiratori di ciò che la Corte Europea di Giustizia definisce “risarcimento reale ed integrale” sono stati affermati nella carta di Nizza e stanno ormai entrando nella Costituzione Europea.

Questi principi sono da tempo, precisamente dal 1948, anche nella Carta Costituzionale Italiana.

Il loro reale ingresso nella vita  dei cittadini è avvenuto più tardi quando la coscienza sociale ha iniziato ad avvertire che i diritti umani, inviolabili bisognosi di tutela risarcitoria, erano irrinunciabili.

All’ inizio degli anni ottanta in Italia “il comune sentire sociale” ha avuto una notevole evoluzione quando la Giurisprudenza cominciò a ritenere che l’Uomo non avesse solo una valenza in quanto lavoratore.

Si passò  pertanto, con la Sentenza n 184/86 della Corte Costituzionale sul danno biologico ( alla salute) da un sistema  giuridico-risarcitorio basato sulle due voci : Danno patrimoniale ( cioè il danno composto dalle spese sostenute e dal mancato  guadagno ) e Danno non patrimoniale , alias danno Morale ossia ( turbamento psichico, dolore sofferto per le lesioni ) al sistema della c.d. ” divisione zoppa” ove sul versante del danno non patrimonile, accanto al danno morale (codificato dall’art 2059 cc) fu definitivamente introdotto, seppur con una differente  tecnica risarcitoria, il diritto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla lesione del bene salute tutelato dall’ art. 32 della Costituzione cioè inteso sia come danno psico fisico in senso stretto  che in tutte le sue implicazioni sul vivere in relazione con gli altri.

Purtroppo l’insofferenza dei poteri forti ( Assicurazioni) determinò una serie di sconvolgimenti giurisprudenziali con l’introduzione di un sistema tabellare per il risarcimento del danno biologico (alla salute) che ha assunto caratteri di un sistema indennitario e non risarcitorio. Infatti, il risarcimento, per essere definito tale deve essere INTEGRALE.

Questo atteggiamento riduzionistico ha trovato consacrazione in due leggi ( la 57/2001 e la 273/02 ) che hanno definitivamente  ridotto il danno biologico ad un danno statico, indennitario,  lontano parente di quel danno alla salute che la Carta Costituzionale introdusse con la citata sentenza  184/86.

Naturalmente  la magistratura con l’audacia di molti suoi componenti che ancora sono connotati di una forte matrice sociale a tutela della parte debole già da qualche anno, aveva iniziato ad accordare tutele a quelle situazioni giuridicamente rilevanti e con conseguenze devastanti sulla vita quotidiana del soggetto cioè sulla sua esistenza: nacque così il Danno Esistenziale.

Il danno esistenziale divenne quindi il c.d. Quartum genus.

In effetti le due Corti hanno definitivamente introdotto il -danno esistenziale- nell’Ordinamento Giuridico Italiano seppur sotto il nuovo nome di “ Danno non patrimoniale” e quindi differenziato dal danno morale soggettivo

Entrambi questi danni sono stati ricondotti nello stesso schema risarcitorio che, in Italia,  e’ l’art. 2059 del Codice Civile.

Quest’ opera potrebbe essere anche salutata con favore purchè vi sia la garanzia che, nell’accordare tutela, Il Giudice proceda alla liquidazione analitica di tutte le voci di danno che compongono il danno non patrimoniale cioè: il danno morale  (turbamento psichico soggettivo) il danno biologico ( lesione psicofisica) il danno esistenziale ( conseguenze sull’esistenza del soggetto a seguito di lesione di diritti umani inviolabili costituzionalmente tutelati ).

Ma siccome esiste il rischio che la costituzione di una voce globale di danno non patrimoniale porti ad una indennizzazione e non ad una integralità del risarcimento ci auguriamo che “uomini di buona volontà” si adoperino per il futuro del soggetto leso ad ostacolare i ciclici interventi dei Poteri Forti volti alla Restaurazione.

Luciano Garaboni (28/02/2022)